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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.14.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1544

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2013  [ apri ]
1.14.
(inammissibile limitatamente ai commi 4 e 6)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Misure in materia di IMU e Tares e finanziamento di spese indifferibili).

  1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), limitatamente agli immobili con una rendita risultante in catasto inferiore a 750 euro, e lettere b) e c) del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
  2. Per l'anno 2013, la prima rata dell'imposta municipale propria sull'abitazione principale e relative pertinenze è riservata allo Stato.
  3. Per l'anno 2013, la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rideterminata nella misura di 0,15 euro per metro quadrato.
  4. Il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2013, di 30 milioni di euro.
  5. Per l'anno 2013, ad integrazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 spettante a ciascun comune in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380, è riconosciuto un contributo per un importo complessivo di 100 milioni di euro. Il contributo di cui al presente comma è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è escluso dal saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini del patto di stabilità interno 2013.
  6. Per garantire la prosecuzione delle missioni internazionali è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2013.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 800 milioni.