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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1544

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2013  [ apri ]
1.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

ident. 1.01.1.05.