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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.3. in Assemblea riferita al C. 1544-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/10/2013  [ apri ]
12.3.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 12. – (Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi e di deducibilità del contributo SSN). – 1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lire 2 milioni e 500 mila» sono sostituite dalle seguenti «euro 850».
  2. Nel limite di euro 850, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000.
  3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta è soppresso il comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 8, comma 1, le parole «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e» sono soppresse;
    b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».

  4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 4-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

ex 12. 8.