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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.11.0200.1. in Assemblea riferita al C. 1544-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/10/2013  [ apri ]
0.11.0200.1.
inammissibile

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente: con le seguenti: dopo la lettera e-bis) sono inserite le seguenti: e dopo la lettera e-ter), aggiungere la seguente: e-quater) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro quarantotto mesi successivi al termine del trattamento medesimo.

  Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 2.500 con le seguenti: 12.500 e dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2001, dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: 8-ter. L'aliquota è aumentata allo 0,95 per cento per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
  3-ter. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore, il reperimento delle maggiori entrate di cui al presente articolo.
  3-quater. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla quota contributiva ex Inpdap a carico degli enti pubblici omessa è dovuto, oltre agli interessi legali annui, il 3 per cento per ogni anno di versamento omesso.
  3-quinquies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.