Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. A partire dall'anno 2014, l'aliquota di cui al comma 6 è raddoppiata per le unità immobiliari ad uso residenziale, a partire dalla terza di proprietà, da almeno due anni inutilizzate ovvero non locate con contratto scritto e registrato. I comuni possono modificare l'aliquota di cui al presente comma in aumento sino ad un terzo.»