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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.17. in Assemblea riferita al C. 1544-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/10/2013  [ apri ]
2.17.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzino come abitazione principale».

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 4;
   all'articolo 15, comma 3:

    alinea, sostituire le parole da: 2.934,4 milioni di euro a: 486,1 milioni di euro, con le seguenti: 2.994,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 593,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 657,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 526,1 milioni di euro;
   dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
    h-bis) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e della ricerca;
    h-ter) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

vedi 2. 89.