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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.2. in Assemblea riferita al C. 1544-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/10/2013  [ apri ]
12.2.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 12. – (Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi e di deducibilità del contributo SSN). – 1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lire 2 milioni e 500 mila» sono sostituite dalle seguenti «euro 850».
  2. Nel limite di euro 850, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000.
  3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta è soppresso il comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis)
quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2013 e 230 a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.

ex 12. 7.