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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.29.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1544

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/10/2013  [ apri ]
5.29.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di continuare ad applicare il medesimo tributo o la medesima tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012. In tale caso, è fatta comunque salva la maggiorazione prevista dall'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il Comune continui ad applicare per l'anno 2013 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.