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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.8. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/04/2014  [ apri ]
1.8.

  Sostituire il comma 14 con il seguente:
  14. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia e la giunta provinciale restano in carica a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili volti a garantire l'erogazione dei servizi alla collettività; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014. Alle funzioni della provincia si applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97.