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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.105. in Assemblea riferita al C. 1542-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/04/2014  [ apri ]
1.105.

  Sostituire i commi 14, 15, 16 e 17 con il seguente:
  14. Fino al termine di indizione delle prime elezioni si applicano le seguenti disposizioni:
   a) il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito della conferenza metropolitana nel giorno del suo insediamento;
   b) la conferenza metropolitana è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. Il consiglio può costituire al suo interno un comitato esecutivo composto dal sindaco metropolitano e da un massimo di altri 4 componenti della conferenza eletti dalla stessa;
   c) gli organi della Città Metropolitana provvedono a predisporre ed approvare lo statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione tra la soppressa provincia ed il nuovo ente. A tal fine, sono assegnate alla Città metropolitana, contestualmente alla sua costituzione, il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali della soppressa provincia. Lo statuto deve essere approvato dalla conferenza metropolitana entro e non oltre il 30 ottobre 2014. In caso di mancata approvazione entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della città metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco ed al consiglio, a quanto disposto dal comma 19. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati; si applica, nei confronti del commissario, quanto previsto dal comma 98.