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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.101. in Assemblea riferita al C. 1542-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/04/2014  [ apri ]
1.101.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con le procedure di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nelle province che, sulla base dell'ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore a un milione di abitanti possono essere costituite ulteriori città metropolitane, purché l'iniziativa sia assunta dal comune capoluogo della provincia e da altri comuni che complessivamente rappresentino almeno 500.000 abitanti della provincia medesima. Nel caso di due province confinanti che complessivamente raggiungono la popolazione di almeno 1.500.000 abitanti, si applicano le procedure di cui al primo periodo, a condizione che l'iniziativa sia esercitata dai due comuni capoluogo e da altri comuni che rappresentino complessivamente almeno 350.000 abitanti per provincia. La proposta deve individuare il comune capoluogo della città metropolitana. Le città metropolitane subentrano alle province esistenti.