Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole:, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e per gli atti urgenti e improrogabili con le seguenti: e per gli atti urgenti e improrogabili volti a garantire l'erogazione dei servizi alla collettività.