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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.104. in Assemblea riferita al C. 1542-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 02/04/2014  [ apri ]
1.104.

  Al comma 44, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: le aree metropolitane, nell'appalto dei servizi di loro competenza, operano nel rispetto dei principi di libertà di concorrenza, economicità ed efficienza, in modo tale da salvaguardare la più ampia partecipazione delle imprese locali così come stabilito all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Pertanto, ai fini dell'appalto di servizi di competenza dell'area metropolitana, le stazioni appaltanti, sia locali sia con delega nazionale e/o regionale, devono individuare lotti di gara di dimensione tale da non escludere le piccole e medie imprese e comunque di estensioni territoriali non superiori a quelle del territorio della stessa area metropolitana salvaguardando, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, la più ampia partecipazione delle imprese locali tenendo conto, nelle procedure di affidamento, del rispetto del costo del lavoro e della sicurezza, così come stabilito dall'articolo 86 del citato decreto legislativo;