Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Le funzioni della città metropolitana).
1. Alla città metropolitana sono attribuite le funzioni delle province, nonché le funzioni metropolitane ad esse conferite dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, a valere sulle risorse trasferite e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Restano ferme le funzioni delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117 comma terzo e quarto della costituzione, nonché le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.