stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Divieto di cumulo degli emolumenti e dovere di opzione per le indennità degli amministratori della città metropolitana).

  1. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alle cariche di sindaco metropolitano, consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il sindaco e i consiglieri metropolitani di cui al presente comma devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana.