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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.3. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
5.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Elezione del consiglio metropolitano).

  1. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica alla data delle elezioni.
  2. L'elezione è indetta in prima applicazione dal sindaco della città metropolitana entro 10 giorni dall'insediamento e deve avvenire nei successivi 40 giorni. Per l'organizzazione delle elezioni si avvale della amministrazione provinciale, presso la quale è istituito l'Ufficio elettorale centrale. L'elezione avviene con la presentazione di candidature individuali da parte di non meno di 5 elettori all'ufficio elettorale centrale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la votazione. Il manifesto recante l'elenco dei candidati è pubblicato entro il quinto giorno antecedente la data della votazione nell'albo pretorio della provincia e dei comuni della provincia stessa e deve essere affisso nella sala della votazione.
  3. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'amministrazione provinciale. Le schede di votazione sono fornite a cura della prefettura-ufficio territoriale del Governo in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 4. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
  4. Il voto espresso da ciascun consigliere o sindaco è ponderato tenendo conto della popolazione residente nel comune in cui essi sono stati eletti. A tale fine, l'ufficio elettorale centrale moltiplica il numero dei voti espressi in favore dei singoli candidati al consiglio provinciale per il moltiplicatore individuato dalla tabella seguente:

Numero di abitanti Moltiplicatore
Sino a 1.000 1
Da 1.000 a 3.000 2
Da 3.001 a 5.000 3
Da 5.001 a 10.000 4
Da 10.001 a 30.000 5
Da 30.001 a 50.000 7
Da 50.001 a 100.000 10
Da 100.001 a 250.000 15
Oltre 250.000 25

  5. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere della città metropolitana compresi nel manifesto, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome.
  6. I seggi sono attribuiti ai candidati secondo i voti di preferenza espressi in loro favore ai sensi del comma 5 e fino a concorrenza del numero dei seggi in palio. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
  7. I seggi di consigliere metropolitano che rimangono vacanti per qualunque causa sono attribuiti ai candidati non eletti che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze, espresse ai sensi del comma 5.