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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.19. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
4.19.

  Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
  1. Lo statuto della città metropolitana, in attuazione dei principi di adeguatezza e di differenziazione di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione, può stabilire che il sindaco metropolitano:
   a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
   b) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo e disposizioni di cui dagli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui lo statuto preveda che il comune capoluogo sia articolato in più comuni ovvero per sole città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti e in presenza di un tessuto urbano uniformemente diffuso ed economicamente compatto, quando il comune capoluogo abbia, in coerenza con la Statuto Metropolitano, istituito al suo interno realtà istituzionali dotate di autonomia, e la Regione ai sensi dell'articolo 133 con apposita legge regionale riconosca e istituisca la nuova articolazione metropolitana. La disposizione relativa alle città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti di cui al presente comma può essere attuata in via sperimentale per la durata massima di cinque anni fino al riordino complessivo dell'intero comparto dell'amministrazione locale.

  2. Il Consiglio Metropolitano è eletto secondo le modalità di cui all'articolo 5 ed è composto dal sindaco metropolitano e da non più di:
   a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiori o pari a 3 milioni di abitanti;
   c) quattordici consiglieri nelle altre città.