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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.4. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
3.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Istituzione delle città metropolitane in prima applicazione).

  1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono istituite, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sul territorio delle province omonime e con funzioni limitate all'approvazione dello statuto fino alla data di subentro alla provincia omonima di cui alla lettera f). Il territorio della città metropolitana, coincide, con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei Comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe.
  2. In sede di prima applicazione si applicano altresì le seguenti disposizioni:
   a) il sindaco della città metropolitana è eletto dall'assemblea dei sindaci;
   b) l'assemblea dei sindaci elegge, nel suo seno, una giunta composta da tre a cinque componenti;
   c) il sindaco del comune capoluogo o il commissario, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, entro 20 giorni dalla medesima data convoca l'assemblea dei sindaci per l'elezione degli organi provvisori di cui alle lettere a) e b);
   d) gli organi di cui alle lettere a) e b) restano in carica anche successivamente al subentro alla provincia e fino all'insediamento degli organi istituiti a norma dello Statuto;
   e) gli organi della città metropolitana, fino alla scadenza degli organi della Provincia ai sensi della lettera f), provvedono a predisporre e ad approvare lo Statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione dalla Provincia al nuovo ente. A tal fine si avvalgono del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale. Lo Statuto può essere approvato anche successivamente al subentro alla Provincia ai sensi delle lettere f) e comunque entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione dello statuto entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottarlo, ferme restando eventuali successive modificazioni da parte degli organi della città metropolitana. Lo Statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda il Sindaco e il Consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;
   f) le città metropolitane subentrano alle Province omonime alla data del 1o luglio 2014. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Alla data di cui al primo periodo le città succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano le funzioni di queste ultime, nonché le funzioni metropolitane di cui all'articolo 9. Ove alla predetta data la città metropolitana non abbia approvato lo Statuto, fino alla data di approvazione del medesimo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali, attribuendo al sindaco metropolitano le competenze del Presidente della provincia e della giunta e al Consiglio metropolitano quelle del Consiglio provinciale;
   g) entro il 30 giugno 2014 la Regione, sentiti i comuni interessati, può con legge individuare i comuni, tra loro contermini, sul cui territorio la città svolge le funzioni metropolitane di cui all'articolo 9, ovvero le articolazioni interne di cui all'articolo 2 comma 6 lettera d) nonché, tenendo conto delle specificità territoriali, determinare aree omogenee, comprendenti anche Comuni siti al di fuori del territorio della città metropolitana, per lo svolgimento di specifiche funzioni.