Sostituirlo con il seguente:
Art. 23.
(Abrogazioni).
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 32 del testo unico sono abrogati.
2. I commi 5, secondo periodo, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato. Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque in carica fino alla naturale scadenza dei mandati.