Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Adeguamento della legislazione regionale).
1. Le Regioni sono tenute ad adeguare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria legislazione a quanto da essa stabilito.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna adeguano gli ordinamenti interni ai principi della medesima legge, nonché le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta adeguano la loro legislazione ai principi della presente legge. Le predette disposizioni costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.