Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:
Art. 22-bis.
(Organi sociali delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali).
1. Le cariche degli organi sociali delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali che non abbiano provveduto ai sensi e nei termini delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitate a titolo gratuito e in assenza di rimborsi a qualunque titolo a decorrere dal 1o gennaio 2014. Resta fermo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo del suddetto decreto-legge.
Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché sugli organi società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali.