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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.011. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
22.011.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. I comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della costituenda provincia della Romagna, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1. Il commissario è nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno ed i sindaci dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i predetti enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del presente comma.
  3. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, designano entro 10 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività di cui al comma 1.
  4. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province interessate provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 tassativamente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 1 fissa un ulteriore congruo termine comunque non superiore a 60 giorni; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province interessate, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.
  6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della costituenda provincia della Romagna o della regione Emilia-Romagna.
  7. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) nel circondario del tribunale di Pesaro sono soppressi i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio;
   b) nel circondario del tribunale di Rimini sono inseriti i comuni Montecopiolo e Sassofeltrio;
   g) dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

  8. Il fondo speciale istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze a seguito dell'approvazione dell'odg AC 9/3638/345 per la copertura delle spese derivanti dagli adempimenti amministrativi compresi nel presente articolo e nella legge n. 117/2009 per un importo complessivo pari a 2 Milioni di euro, coperti da pari riduzione del fondo previsto dall'articolo 25 della legge 88/2009, è ripartito tra i comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci, Maiolo, Sassofeltrio e Montecopiolo come segue:
   a) 1,5 milioni di euro, pari al 75 per cento del fondo, ai comuni con popolazione inferiore ai 2500 abitanti alla data del 1 luglio 2012;
   b) 0,5 milioni di euro, pari al 25 per cento del fondo, ai comuni con popolazione superiore ai 2500 abitanti alla data del 1 luglio 2012;
   c) nel rispetto delle suddivisioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), il 50 per cento dei fondi dovranno essere suddivisi sulla base della superficie del territorio di ogni singolo comune ed il 50 per cento sulla base della popolazione residente di ogni singolo comune alla data del 1 luglio 2012.