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Legislatura XVII

Proposta emendativa 20.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
20.02.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per favorire l'efficienza delle Unioni di Comuni).

  1. Il presidente dell'unione:
   a) svolge le funzioni del sindaco, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sul territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della protezione civile;
   b) svolge le funzioni del sindaco di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sul territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

  2. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 1, lettera b), del Codice di procedura penale, e dell'articolo 5, comma 1, della legge 65/1986, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni su cui l'unione esercita la funzione.
  3. Per le unioni di comuni, ai fini del calcolo dell'incidenza della spesa di personale di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non si considerano le spese di personale trasferito dai comuni all'unione per l'esercizio delle funzioni affidate.
  4. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati, e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.
  5. L'unione di comuni può incrementare le risorse trasferite ai sensi del precedente comma attinenti i servizi di polizia municipale e di protezione civile, per un importo massimo del 20 per cento rispetto a quelle precedentemente destinante dai comuni ai medesimi servizi, quando ciò sia necessario per garantire l'omogeneità dei servizi su tutto il territorio su cui l'unione esercita tali funzioni. La deliberazione dell'unione deve motivare i maggiori servizi istituiti rispetto a quelli già svolti dai singoli comuni.
  6. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 93/1981.
  7. I trasferimenti di personale e di correlate risorse finanziarie tra gli enti del sistema unione sono esenti da qualsiasi norma vincolistica di finanza pubblica e rispondono unicamente alle esigenze organizzative del sistema.
  8. Le risorse trasferite dai comuni alle unioni per l'esercizio delle funzioni non sono computate nel patto di stabilità dei comuni.
  9. L'unione di comuni può incrementare le risorse trasferite ai sensi del comma 4, attinenti i servizi di polizia municipale e di protezione civile, per un importo massimo del 20 per cento rispetto a quelle precedentemente destinante dai comuni ai medesimi servizi, quando ciò sia necessario per garantire l'omogeneità dei servizi su tutto il territorio su cui l'unione esercita tali funzioni. La deliberazione dell'unione deve motivare i maggiori servizi istituiti rispetto a quelli già svolti dai singoli comuni.
  10. Le disposizioni normative previste per i piccoli Comuni si applicano di norma alle Unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
  11. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti facenti parte di unioni di comuni per la gestione associata non si applicano le normative per il patto di stabilità interno.