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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.14. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2013  [ apri ]
16.14.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Città metropolitana di Roma capitale).

  1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.
  2. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
  3. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste all'articolo 2, comma 6, della presente legge, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 17.

Il Relatore
16.14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Città metropolitana di Roma capitale).

  1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.
  2. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 6l, 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
  3. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste all'articolo 2, comma 6, della presente legge, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 17.

Il Relatore