Sostituire il comma 1 con il seguente:
« 1. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle province di cui all'articolo 11, comma 1, le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale, ai sensi dell'articolo 12, sono convocate entro 30 giorni dalla proclamazione dei sindaci e dei consigli comunali eletti a seguito delle prime consultazioni amministrative successive alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi eventuali commissari, fino alla data di insediamento del nuovo consiglio provinciale.»