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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.1. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
12.1.

  Sostituire gli articoli 12, 13 e 14 con i seguenti:

Art. 12.
(Composizione del consiglio provinciale).

  1. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:
  «Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:
   a) venti membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
   b) diciotto membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;
   c) sedici membri nelle altre province».

Art. 13.
(Modalità di elezione del presidente della provincia).

  1. Al comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 267 del 2000 le parole: «e il presidente della provincia sono eletti» sono sostituiti dalle parole: «è eletto».
  2. L'articolo 74 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:
  «1. Il presidente della provincia è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a presidenti della provincia esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

  2. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
  3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.
  4. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
  5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi.
  6. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

Art. 14.
(Modalità di elezione del consiglio provinciale).

  1. L'articolo 75 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:
  «1. Il consiglio provinciale è eletto, contestualmente alla elezione del presidente, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
  2. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo. Le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
  3. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.
  4. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.
  5. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.
  6. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
  7. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
  8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.
  9. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
  10. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 7.
  11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
  12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
  13. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato».

Art. 14-bis.
(Determinazione dei collegi e modalità attuative).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza unificata Stato – regioni e autonomie locali e le competenti Commissioni di Camera e Senato, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle Province.

Art. 14-ter.
(Divieto di cumulo degli emolumenti per il presidente e i consiglieri provinciali).

  1. Alle cariche di presidente e di consigliere provinciale si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il presidente e i consiglieri provinciali devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di consigliere o di presidente della provincia.

Art. 14-quater.
(Elezioni di secondo grado degli organi di governo delle Province e commissariamento delle Province in scadenza).

  1. In sede di prima applicazione, le elezioni di secondo grado degli organi di governo delle Province sono convocate entro il 31 dicembre 2014.
  2. Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque in carica fino alla naturale scadenza dei mandati.
  3. I commissariamenti delle Province in cui si è già verificato lo scioglimento del consiglio provinciale e, alla scadenza degli organi, gli organi di governo delle Province sono prorogati fino al 31 ottobre 2014. Nelle Province i cui organi di governo scadano nell'anno 2014, alla data di scadenza naturale dei mandati, il Presidente della Provincia è nominato commissario straordinario fino al 31 ottobre 2014.