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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
10.01.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Ulteriori disposizioni relative alle città metropolitane).

  1. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  2. Alle Città Metropolitane sono attribuite le fonti di entrata previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, al fine di finanziare le funzioni aggiuntive, ed è comunque assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva di cui l'articolo 15 della medesima legge, in particolare per quanto concerne le nuove funzioni si prevede la partecipazione al gettito IVA per l'1 per cento.
  3. Le regioni, entro un anno dall'approvazione dello Statuto, adeguano la normativa regionale riconoscendo ruolo e funzioni delle Città metropolitane.