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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.5. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
1.5.

  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
  1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni, al fine di adeguare, fino all'entrata in vigore della riforma costituzionale ad essi relativa, il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
  2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui all'articolo 9 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, ivi comprese quelle a livello europeo; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.
  3. Le province, fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa, sono enti territoriali di secondo livello area vasta disciplinati ai sensi del Capo III della presente legge. Alle Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui agli articoli 11, 12 e 15.