Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Le città metropolitane sono enti territoriali di secondo livello di area vasta, alternativi alle Province, con le funzioni di cui all'articolo 9, che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione».