Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, le leggi regionali istituiscono le città metropolitane nelle aree territoriali con una popolazione superiore a 2 milioni di abitanti caratterizzate da una forte densità abitativa e una conurbazione dal punto di vista infrastrutturale, sulla base delle proposte avanzate dai comuni e nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione. Nel caso in cui i comuni delle aree metropolitane interessate esercitino l'iniziativa per far parte di altra provincia limitrofa il Governo, nello stesso termine, è delegato a modificare le circoscrizioni delle province interessate.