Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie, nonché di tutti gli altri organismi pubblici comunque denominati, e l'attribuzione delle relative funzioni alle province ovvero alle città metropolitane che ad esse subentrano, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui al presente articolo secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà.