Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 12-quater.
(Divieto di cumulo degli emolumenti per il presidente e i consiglieri provinciali).
1. Alle cariche di presidente e di consigliere provinciale si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il presidente e i consiglieri provinciali devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di consigliere o di presidente della provincia.