All'articolo 12-bis, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. L'elezione del presidente della provincia avviene con la maggioranza del 50 per cento +1 dei componenti dell'assemblea dei sindaci che dovranno in ogni caso rappresentare almeno il 50 per cento +1 della popolazione provinciale. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.