stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.12.44.22. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/11/2013  [ apri ]
0.12.44.22.

  Sostituire gli articoli 12-bis e 12-ter con il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Il presidente e il consiglio provinciale sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini della provincia. L'elettorato passivo è attribuito esclusivamente ai sindaci e ai consiglieri in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni.
  2. Il consiglio provinciale è composto da otto componenti nelle province con popolazione fino a 400.000 abitanti, da sedici componenti nelle province con popolazione fino a un milione di abitanti, da ventiquattro componenti nelle province con popolazione superiore ad un milione di abitanti.

em. 12.44.