Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Le città metropolitane sono enti territoriali, alternativi alle province, caratterizzati dai rapporti di stretta integrazione per l'attività economica, i servizi essenziali, i caratteri ambientali, le relazioni sociali e culturali, intercorrenti tra il comune capoluogo e gli altri comuni uniti allo stesso da contiguità territoriale ed esercitano le funzioni di cui all'articolo 9.