Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede la omogenizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a Consorzi, Aziende e Società pubbliche di gestione, salvo diverse disposizioni specifiche di maggior favore.