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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.15. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2013  [ apri ]
13.15.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Costituzione degli organi in sede di prima applicazione della presente legge).

  1. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle province di cui all'articolo 11, comma 1, il presidente della provincia o il commissario, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, convoca l'assemblea dei sindaci per l'elezione del presidente della provincia ai sensi dell'articolo 12-bis e indice l'elezione del consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 12-ter, che si svolgono entro trenta giorni dalla scadenza degli organi provinciali in carica. In ogni caso sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi eventuali commissari, fino alla data di insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio provinciale.
  2. Il consiglio provinciale approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dalla elezione dei nuovi organi provinciali. In caso di mancata adozione delle modifiche statutarie entro la predetta data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della provincia. Al commissario eventualmente nominato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

I Relatori