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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.44. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2013  [ apri ]
12.44.
approvato

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 12.
(Organi delle province).

  1. Sono organi delle province di cui all'articolo 11 esclusivamente:
   a) il presidente della provincia;
   b) il consiglio provinciale;
   c) l'assemblea dei sindaci.

  2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del Presidente della Provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'Assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
  3. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

Art. 12-bis.
(Elezione del presidente della provincia).

  1. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.
  2. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.
  3. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
  4. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il quindici per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
  5. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 4 dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.
  6. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 8 e 9.
  7. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui all'articolo 5, commi 8 e 9. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.
  8. Il presidente della provincia resta in carica anche in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

Art. 12-ter.
(Elezione del consiglio provinciale).

  1. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
  2. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
  3. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
  4. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto.
  5. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all'unità superiore. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 4, è inammissibile.
  6. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 5 del presente articolo.
  7. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4, dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
  8. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4.
  9. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 8. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
  10. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 7, 8 e 9.
  11. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata.
  12. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

I Relatori