Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
In attuazione dei rispettivi statuti speciali e nel rispetto della loro autonomia organizzativa, la regione Sardegna e la regione Sicilia possono istituire le città metropolitane di Cagliari e di Palermo. Alle città metropolitane di Cagliari e Palermo si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le eventuali modifiche apportate dalle leggi regionali, le disposizioni di cui alla presente legge.