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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.12.44.45. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/11/2013  [ apri ]
0.12.44.45.

  Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 12-quater.
(Divieto di cumulo degli emolumenti per il presidente e i consiglieri provinciali).

  1. Alle cariche di presidente e di consigliere provinciale si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il presidente e i consiglieri provinciali devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di consigliere o di presidente della provincia.

em. 12.44.