Sostituire gli articoli 12-bis e 12-ter con il seguente:
Art. 12-bis.
1. Il presidente e il consiglio provinciale sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini della provincia. L'elettorato passivo è attribuito esclusivamente ai sindaci e ai consiglieri in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni.
2. Il consiglio provinciale è composto da otto componenti nelle province con popolazione fino a 400.000 abitanti, da sedici componenti nelle province con popolazione fino a un milione di abitanti, da ventiquattro componenti nelle province con popolazione superiore ad un milione di abitanti.