stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
5.02.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Modalità di elezione del sindaco metropolitano nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della presente legge).

  1. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della presente legge il consiglio metropolitano è eletto, contestualmente alla elezione del sindaco metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri metropolitani esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
  2. L'elezione dei consiglieri metropolitani è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 5-bis della presente legge e con il presente articolo.
  3. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco metropolitano. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco metropolitano. In tal caso i gruppi si considerano fra di loro collegati.
  4. L'attribuzione dei seggi del consiglio metropolitano ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco metropolitano.
  5. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della città metropolitana.
  6. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
  7. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4...... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
  8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano.
  9. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unita superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto sindaco metropolitano, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4.... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
  10. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 7.
  11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco metropolitano non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di sindaco metropolitano non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
  12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
  13. La cifra individuale dei candidati a consigliere metropolitano viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere metropolitano. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.