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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.42. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
4.42.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e:
   a) da ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) da diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
   c) da quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

  3-bis. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti:
   a) nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi secondo le modalità stabilite dai successivi articoli 5 e 5-ter;
   b) nei casi di cui al comma 3, lettera c), secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

  3-ter. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro cinquanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo nel caso di cui al comma 1, lettera a), o, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento. Nel caso in cui lo statuto preveda l'elezione del sindaco secondo la modalità di cui al comma 5, lettera c), si procede a nuove elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio metropolitano al primo turno ordinario annuale successivo alla Legge della regione di cui al comma 3, e comunque non prima del 1o gennaio 2017.