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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.2. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
4.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini della città metropolitana. Tale elezione avviene comunque successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale. Nelle more della sua approvazione si applica quanto previsto dal comma 2.
  2. In ogni caso lo statuto può prevedere che il sindaco metropolitano sia di diritto il sindaco del comune capoluogo e che il Consiglio metropolitano sia costituito dal sindaco metropolitano, dai sindaci dei comuni con più di 10.000 abitanti e dai presidenti delle unioni di comuni con almeno 10.000 abitanti, costituite nel territorio della città metropolitana, nonché fino al compimento del terzo anno dalla data di costituzione del consiglio medesimo, anche dai presidenti di unioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo. Lo statuto prevede altresì le modalità di partecipazione al consiglio metropolitano dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 5.000 abitanti.
  3. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da non più di:
   a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore, o pari, a 3 milioni di abitanti;
   c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

  4. Qualora il numero dei consiglieri sia superiore a venti unità, il consiglio può costituire al suo interno un comitato esecutivo.
  5. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui all'articolo 3, è esercitato a titolo gratuito. Il sindaco metropolitano o i consiglieri metropolitani, i quali, durante il loro mandato cessano dalla carica di sindaci dei loro comuni, sono sostituiti da chi subentra loro nella carica. Il presidente dell'unione che cessa dalla carica è sostituito da chi subentra nella carica medesima.