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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.6. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
3.6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Le Città metropolitana subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
  2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.
  3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte Il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.
  4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la Provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.

ident. 3.7.3.8.3.9.3.10.3.11.3.12.3.13.