Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e soppressione di enti intermedi e strumentali).
1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane e non possono essere:
a) attribuite ad enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali;
b) esercitate da enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali.
2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.
3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.