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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.020. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
23.020.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Clausola di invarianza).

  1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Al fine di accompagnare e supportare l'applicazione degli interventi di riordino delle autonomie locali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività recanti modalità operative e altre indicazioni utili all'attuazione dei principi e delle disposizioni ivi contenute, previo accordo in Conferenza Stato, città ed autonomie locali.

ident. 23.018.23.019.23.021.