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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
23.02.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»).

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
   b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;
   c) revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;
   d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.

ident. 23.01.