stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.012. in I Commissione in sede referente riferita al C. 1542

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2013  [ apri ]
22.012.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53).

  1. I soggetti elencati nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori e dei candidati, possono esercitare la funzione autenticante senza alcuna limitazione se non l'ubicazione fisica, all'atto dell'autentica, nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, ratificando così il parere espresso dal Ministero della Giustizia. Qualsiasi altra limitazione deve essere stabilita dalla legge.