Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Norma finale sulle unioni e le fusioni di comuni).
1. Le norme di cui alla presente legge concernenti le unioni e le fusioni di comuni trovano applicazione salva diversa disciplina prevista con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dall'articolo 1, commi da 4 a 6 e dal capo IV della presente legge, nonché dalle disposizioni ivi richiamate.